Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 2, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di  quelle  modificate dal decreto, trascritte
nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
             Proroga di termini in materia di emersione
                  di attivita' detenute all'estero
  1. Il termine per la presentazione della dichiarazione riservata di
cui  all'articolo  13  comma  1,  del citato decreto-legge n. 350 del
2001, e' prorogato al 15 maggio 2002.
  2.   Se   alla   data   del  15  maggio  2002  il  rimpatrio  o  la
regolarizzazione  non  sono  stati possibili, per cause oggettive non
dipendenti  dalla  volonta'  dell'interessato,  gli  effetti  di  cui
all'articolo   14  del  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  350,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409,
si producono comunque se:
    a) gli  interessati  presentano  entro il 15 maggio 2002 apposita
dichiarazione riservata, indicando, tra l'altro, le cause ostative;
    b) il rimpatrio o la regolarizzazione sono comunque operati entro
il  30  giugno  2002,  e  la  dichiarazione di cui alla lettera a) e'
conseguentemente integrata.
((  2-bis.  La  determinazione  dei redditi derivanti dalle attivita'
rimpatriate  per  i  quali  i  soggetti interessati possono avvalersi
della  disposizione contenuta nel comma 8 dell'articolo 14 del citato
decreto-legge  n.  350 del 2001 puo' essere effettuata sulla base del
criterio  presuntivo  indicato  nell'articolo  6 del decreto-legge 28
giugno  1990,  n.  167,  convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto  1990,  n.  227,  e successive modificazioni. In tal caso, sui
redditi  cosi' determinati, l'intermediario al quale e' presentata la
dichiarazione riservata applica una imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi con l'aliquota del 27 per cento.
  2-ter.  L'imposta  sostitutiva  di  cui al comma 2-bis e' prelevata
dall'intermediario,   anche   ricevendo   apposita   provvista  dagli
interessati,  ed  e'  versata  entro  il  sedicesimo  giorno del mese
successivo  a  quello  nel  quale  si e' perfezionata l'operazione di
rimpatrio. Per le operazioni di rimpatrio gia' perfezionate alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
i soggetti interessati possono avvalersi della disposizione contenuta
nel  comma  8  dell'articolo  14  del citato decreto-legge n. 350 del
2001,  secondo  le  modalita'  previste  dal comma 2-bis del presente
articolo,  mediante  apposita comunicazione da presentare entro il 15
maggio  2002  all'intermediario  al  quale  e'  stata  presentata  la
dichiarazione riservata. In tal caso, l'imposta sostitutiva di cui al
predetto   comma   2-bis  e'  versata  dall'intermediario,  ricevendo
apposita  provvista dagli interessati, entro il sedicesimo giorno del
mese successivo a quello di ricezione della comunicazione. ))
  3.  Con  provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
adottare  entro  dieci  giorni,  dalla  data di entrata in vigore del
presente   decreto,   sono  stabiliti  modalita'  e  contenuti  della
dichiarazione   riservata   di  cui  al  comma  2  e  della  relativa
integrazione.
((  "3-bis.   Se   l'importo   totale   delle  attivita'  finanziarie
rimpatriate   o   regolarizzate  risultante  dall'integrazione  della
dichiarazione  riservata  di  cui  alla  lettera  b)  del  comma 2 e'
inferiore a quello indicato nella dichiarazione riservata di cui alla
lettera  a)  dello  stesso  comma 2, la somma di cui all'articolo 12,
comma  1,  del  citato  decreto-legge  n.  350  del  2001, versata in
eccedenza,  e'  restituita  all'interessato,  senza corresponsione di
interessi  e  l'intermediario  procede alla relativa compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni.
  3-ter. All'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001, il
secondo periodo del comma 7 e' sostituito dal seguente: "Il rimpatrio
non  produce  gli  effetti  estintivi  di cui al comma 1, lettera c),
quando  per gli illeciti penali ivi indicati e' gia' stato avviato il
procedimento  penale,  di  cui  gli  interessati  hanno avuto formale
conoscenza". ))
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  13,  comma 1, del
          decreto-legge    25 settembre   2001,   n.   350,   recante
          "Disposizioni  urgenti in vista dell'introduzione dell'euro
          in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria,
          di   emersione   di   attivita'   detenute  all'estero,  di
          cartolarizzazione   e  di  altre  operazioni  finanziarie",
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 26 settembre 2001, n.
          224, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,
          della  legge  23 novembre  2001,  n.  409, pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2001, n. 274:
              1.  Gli  interessati  presentano  agli intermediari una
          dichiarazione   riservata   delle   attivita'   finanziarie
          rimpatriate,  conferendo l'incarico di ricevere in deposito
          le  attivita'  provenienti  dall'estero  e  optando  per il
          versamento  della somma di cui all'art. 12, comma 1, ovvero
          per  il  conferimento  del  mandato alla sottoscrizione dei
          titoli di cui all'art. 12, comma 2. Nella dichiarazione gli
          interessati  devono  inoltre  attestare che le attivita' da
          rimpatriare  erano  da  essi  detenute fuori dal territorio
          dello  Stato,  ai  sensi dell'art. 12, comma 1, almeno al 1
          agosto  2001.  Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
          delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica  italiana  entro  dieci  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente decreto, e' approvato il
          modello  di  dichiarazione riservata. Per la determinazione
          del   controvalore  in  euro  delle  attivita'  finanziarie
          espresse in valuta viene utilizzato il cambio stabilito con
          apposito  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia delle
          entrate,  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica  italiana  entro  il 31 ottobre 2001, sulla base
          della media dei cambi fissati, ai sensi dell'art. 76, comma
          7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  per  il periodo da settembre 2000 ad agosto 2001.
          Nei  casi  diversi  dal rimpatrio di denaro la somma di cui
          all'art.  12,  comma  1, e' commisurata all'ammontare delle
          altre  attivita'  finanziarie  rimpatriate  indicato  nella
          dichiarazione riservata.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 14 del sopra citato
          decreto-legge   25 settembre   2001,  n.  350,  cosi'  come
          modificato dal presente articolo:
              "Art.  14  (Effetti  del  rimpatrio). - 1. Salvo quanto
          stabilito   dal  comma  7,  il  rimpatrio  delle  attivita'
          finanziarie effettuato ai sensi dell'art. 12 e nel rispetto
          delle modalita' di cui all'art. 13:
                a) preclude  nei  confronti  del  dichiarante  e  dei
          soggetti    solidalmente   obbligati,   ogni   accertamento
          tributario  e  contributivo  per  i periodi d'imposta per i
          quali  non  e'  ancora  decorso  il termine per l'azione di
          accertamento  alla  data  di entrata in vigore del presente
          decreto,  limitatamente agli imponibili rappresentati dalle
          somme  o  dalle  altre  attivita'  costituite  all'estero e
          oggetto di rimpatrio;
                b) estingue  le sanzioni amministrative, tributarie e
          previdenziali   e   quelle   previste   dall'art.   5   del
          decreto-legge   n.   167   del   1990,  relativamente  alla
          disponibilita' delle attivita' finanziarie dichiarate;
                c) esclude  la  punibilita'  per  i reati di cui agli
          articoli  4  e  5  del  decreto legislativo n. 74 del 2000,
          nonche'  per  i  reati  di  cui al decreto-legge n. 429 del
          1982,  ad eccezione di quelli previsti dall'art. 4, lettere
          d)   e   f),   del   predetto  decreto  n.  429  del  1982,
          relativamente    alla    disponibilita'   delle   attivita'
          finanziarie dichiarate.
              2.   Fermi   rimanendo   gli  obblighi  in  materia  di
          antiriciclaggio   indicati   all'art.   17   e   quelli  di
          rilevazione  e  comunicazione  previsti  dagli  articoli 1,
          commi 1 e 2, e 3-ter del decreto-legge n. 167 del 1990, gli
          intermediari     non     effettuano     le    comunicazioni
          all'amministrazione finanziaria previste dall'art. 1, comma
          3,  del decreto-legge n. 167 del 1990. Gli intermediari non
          devono  comunicare all'amministrazione finanziaria, ai fini
          degli accertamenti tributari, dati e notizie concernenti le
          dichiarazioni riservate, ivi compresi quelli riguardanti la
          somma e i titoli di cui all'art. 12, commi 1 e 2.
              3.   Per   quanto   riguarda   la   non   comunicazione
          all'amministrazione   finanziaria  disposta  dal  comma  2,
          qualora non sia rispettata la limitazione ai dati e notizie
          indicati  nel  comma  2, gli intermediari devono comunicare
          alla  medesima amministrazione i dati e le notizie relativi
          alle  dichiarazioni  riservate,  nonche' quelli eccedenti i
          medesimi.
              4.  Gli  intermediari  sono  obbligati,  ai sensi delle
          vigenti  disposizioni  di  legge,  a  fornire  i  dati e le
          notizie  relativi  alle  dichiarazioni  riservate ove siano
          richiesti  in  relazione  all'acquisizione  delle  fonti di
          prova  e  della  prova  nel  corso  dei  procedimenti e dei
          processi penali, nonche' in relazione agli accertamenti per
          le  finalita' di prevenzione e per l'applicazione di misure
          di   prevenzione   di   natura   patrimoniale  previste  da
          specifiche  disposizioni di legge ovvero per l'attivita' di
          contrasto  del  riciclaggio e di tutti gli altri reati, con
          particolare  riguardo alle norme antiterrorismo nonche' per
          l'attivita'  di  contrasto  del  delitto  di  cui  all'art.
          416-bis del codice penale.
              5.  Relativamente alle attivita' finanziarie oggetto di
          rimpatrio, gli interessati non sono tenuti ad effettuare le
          dichiarazioni   previste   dagli   articoli   2   e  4  del
          decreto-legge  n.  167 del 1990 per il periodo d'imposta in
          corso   alla  data  di  presentazione  della  dichiarazione
          riservata,   nonche'   per   quello   precedente,   ove  la
          dichiarazione  medesima  sia  presentata  nel periodo dal 1
          gennaio  al 28 febbraio 2002. Restano fermi gli obblighi di
          dichiarazione   all'Ufficio  italiano  dei  cambi  previsti
          dall'art. 3 del predetto decreto-legge n. 167 del 1990.
              5-bis.   Relativamente   alle   attivita'   finanziarie
          rimpatriate diverse dal denaro, gli interessati considerano
          quale  costo  fiscalmente riconosciuto a tutti gli effetti,
          in  mancanza  della  dichiarazione  di  acquisto, l'importo
          risultante  da  apposita  dichiarazione  sostitutiva di cui
          all'art.  6,  comma  3, del decreto legislativo 21 novembre
          1997,  n.  461,  ovvero quello indicato nella dichiarazione
          riservata.  In quest'ultimo caso gli interessati comunicano
          all'intermediario,  ai  fini  degli  articoli  6  e  7  del
          predetto  decreto legislativo, la ripartizione dell'importo
          complessivo  indicato  nella dichiarazione riservata fra le
          diverse specie delle predette attivita'.
              6.  In  caso  di  accertamento, gli interessati possono
          opporre  agli  organi  competenti  gli effetti preclusivi e
          estintivi  di  cui  al  comma 1 con invito a controllare la
          congruita'  della  somma  di  cui  all'art. 12, comma 1, in
          relazione  all'ammontare  delle  attivita'  indicato  nella
          dichiarazione   riservata,   ovvero   l'effettivita'  della
          sottoscrizione  dei  titoli  di  cui  all'art. 12, comma 2.
          Previa   adesione   dell'interessato,  le  basi  imponibili
          fiscali  e  contributive  determinate dalle amministrazioni
          competenti  sono  definite fino a concorrenza degli importi
          dichiarati.
              7. Il rimpatrio delle attivita' non produce gli effetti
          di   cui   al   presente  articolo  quando,  alla  data  di
          presentazione  della  dichiarazione  riservata,  una  delle
          violazioni  delle  norme  indicate al comma 1 e' stata gia'
          constatata o comunque sono gia' iniziati accessi, ispezioni
          e  verifiche o altre attivita' di accertamento tributario e
          contributivo  di  cui  gli  interessati hanno avuto formale
          conoscenza.   ((  Il  rimpatrio  non  produce  gli  effetti
          estintivi  di  cui  al  comma 1, lettera c), quando per gli
          illeciti  penali  ivi  indicati  e'  gia'  stato avviato il
          procedimento  penale,  di  cui  gli interessati hanno avuto
          formale conoscenza. ))
              8. Gli interessati possono comunicare agli intermediari
          cui  e'  presentata  la  dichiarazione  riservata i redditi
          derivanti    dalle   attivita'   finanziarie   rimpatriate,
          percepiti  dopo  la  data di entrata in vigore del presente
          decreto  e  prima  della  presentazione della dichiarazione
          medesima,    fornendo    contestualmente    la    provvista
          corrispondente  alle  imposte  dovute,  che sarebbero state
          applicate   dagli   intermediari   qualora   le   attivita'
          finanziarie   fossero  gia'  state  depositate  presso  gli
          stessi.  Nei confronti degli intermediari si applica l'art.
          13, comma 4.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 6 del decreto-legge
          28 giugno 1990, n. 167, recante "Rilevazione a fini fiscali
          di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli
          e  valori",  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno
          1990,  n.  151,  e  convertito in legge, con modificazioni,
          dall'art.  1,  comma  1, della legge 4 agosto 1990, n. 227,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1990, n. 186:
              "Art. 6 (Tassazione presuntiva). - 1. Per i soggetti di
          cui  all'art. 4, comma 1, le somme in denaro, i certificati
          in  serie  o  di  massa od i titoli trasferiti o costituiti
          all'estero,  senza  che  ne  risultino dichiarati i redditi
          effettivi,  si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi
          in  misura  pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente
          in  Italia nel relativo periodo d'imposta, a meno che nella
          dichiarazione  non  venga  specificato  che  si  tratta  di
          redditi  la cui percezione avviene in un successivo periodo
          d'imposta.   La   prova  contraria  puo'  essere  data  dal
          contribuente  entro  sessanta  giorni dal ricevimento della
          espressa   richiesta   notificatagli   dall'ufficio   delle
          imposte.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  12 del gia' citato
          decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350:
              "Art.   12  (Rimpatrio). - 1.  Nel  periodo  tra  il  1
          novembre   2001  e  il  28 febbraio  2002  gli  interessati
          fiscalmente residenti in Italia che rimpatriano, attraverso
          gli  intermediari,  denaro  e  altre  attivita' finanziarie
          detenute  almeno  al  1  agosto  2001, fuori del territorio
          dello  Stato,  senza l'osservanza delle disposizioni di cui
          al  decreto-legge  n.  167 del 1990, possono conseguire gli
          effetti  indicati  nell'art.  14  con  il versamento di una
          somma  pari  al 2,5 per cento dell'importo dichiarato delle
          attivita'  finanziarie medesime, che non e' deducibile, ne'
          compensabile,   ai   fini   di   alcuna  imposta,  tassa  o
          contributo.  Le  attivita' cosi' rimpatriate possono essere
          destinate  a  qualunque finalita', rientrano nel patrimonio
          personale  e i relativi guadagni rientrano conseguentemente
          nel reddito imponibile.
              2.  In luogo del versamento della somma di cui al comma
          1,  nel  periodo  di  tempo  di  cui al medesimo comma, gli
          interessati  possono  sottoscrivere, per un importo pari al
          12  per  cento  dell'ammontare  delle attivita' finanziarie
          rimpatriate,  titoli  di Stato di cui all'art. 18, comma 2,
          con  tasso  di  interesse  tale da rendere equivalente alla
          somma  dovuta  il differenziale tra il valore nominale e la
          quotazione di mercato.".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  17  del  decreto
          legislativo  9 luglio  1997,  n.  241,  recante  "Norme  di
          semplificazione  degli adempimenti dei contribuenti in sede
          di  dichiarazione  dei  redditi  e  dell'imposta sul valore
          aggiunto,   nonche'   di  modernizzazione  del  sistema  di
          gestione  delle  dichiarazioni",  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174, supplento ordinario:
              "Art.   17   (Oggetto). - 1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti  unitari  delle  imposte,  dei contributi dovuti
          all'I.N.P.S.  e  delle  altre  somme  a favore dello Stato,
          delle  regioni  e  degli  enti previdenziali, con eventuale
          compensazione   dei  crediti,  dello  stesso  periodo,  nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni   e   dalle   denunce  periodiche  presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della dichiarazione successiva.
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi:
                a) alle    imposte   sui   redditi,   alle   relative
          addizionali  e  alle  ritenute alla fonte riscosse mediante
          versamento  diretto  ai  sensi  dell'art. 3 del decreto del
          Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
          le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
          ferma  la  facolta'  di  eseguire  il  versamento presso la
          competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
          tal caso non e' ammessa la compensazione;
                b) all'imposta  sul  valore  aggiunto dovuta ai sensi
          degli  articoli 27  e  33  del decreto del Presidente della
          Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633, e quella dovuta dai
          soggetti di cui all'art. 74;
                c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
          e dell'imposta sul valore aggiunto;
                d) all'imposta   prevista  dall'art.  3,  comma  143,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
                d-bis) (lettera soppressa);
                e) ai  contributi previdenziali dovuti da titolari di
          posizione  assicurativa  in una delle gestioni amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative;
                f) ai   contributi   previdenziali  ed  assistenziali
          dovuti   dai   datori   di  lavoro  e  dai  committenti  di
          prestazioni  di collaborazione coordinata e continuativa di
          cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
                g) ai  premi per l'assicurazione contro gli infortuni
          sul  lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
          testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
                h) agli  interessi  previsti  in  caso  di  pagamento
          rateale ai sensi dell'art. 20;
                h-bis)   al   saldo  per  il  1997  dell'imposta  sul
          patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
          30 settembre  1992,  n. 394, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
          28 febbraio   1986,   n.  41,  come  da  ultimo  modificato
          dall'art.  4  del  decreto-legge  23 febbraio  1995, n. 41,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
          n. 85;
                h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
          Ministro  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, e
          con i Ministri competenti per settore;
                h-quater)   al   credito   d'imposta  spettante  agli
          esercenti sale cinematografiche.
              2-bis. (Comma soppresso).".